Art. 2.
(Interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo).

      1. La Repubblica, nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dall'articolo 33 della Costituzione, garantisce il pluralismo e le libertà creative ed espressive e agisce per realizzare le condizioni necessarie alla pari opportunità di fruizione dello spettacolo dal vivo, nonché di accesso alle professioni artistiche, tecniche e amministrative dello spettacolo dal vivo, favorendone la formazione professionale qualificata, per la promozione e la diffusione della cultura nazionale dello spettacolo dal vivo in ambito europeo ed extraeuropeo. La Repubblica tutela e valorizza i diversi settori dello spettacolo dal vivo, senza distinzioni di genere, e ne promuove lo sviluppo e la diffusione. A tali fini la Repubblica:

          a) tutela e valorizza lo spettacolo dal vivo nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne promuove lo sviluppo con riferimento alla produzione, alla distribuzione, alla promozione e alla ricerca;

          b) incentiva le attività di produzione nazionale, in particolare della contemporaneità, e assicura spazi adeguati per la rappresentazione dello spettacolo dal vivo;

          c) favorisce l'accesso delle giovani e dei giovani alle attività dello spettacolo dal vivo, promuovendone un'adeguata formazione

 

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professionale, permanente e continua;

          d) agevola e promuove nuovi talenti e nuove produzioni;

          e) assicura la conservazione del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo;

          f) garantisce e promuove la sperimentazione e la ricerca;

          g) sostiene gli enti e le associazioni che svolgono attività di formazione qualificata e di promozione allo studio per gli artisti, i tecnici e gli amministratori dello spettacolo dal vivo;

          h) sostiene i soggetti che, con carattere di continuità e con definite finalità culturali, operano nella produzione, nella distribuzione, nella sperimentazione, nella ricerca, nell'innovazione dei linguaggi, nella promozione delle attività creative ed espressive dei giovani autori e dei giovani artisti, della contemporaneità, delle attività destinate all'infanzia e alla gioventù e di quelle rivolte alla promozione dello spettacolo dal vivo presso il pubblico;

          i) promuove e sostiene festival e rassegne nazionali e internazionali, allo scopo di aumentare le occasioni di rappresentazione dello spettacolo dal vivo, con particolare attenzione alla contemporaneità, alle produzioni giovanili e sperimentali;

          l) promuove accordi per la diffusione della produzione italiana dello spettacolo dal vivo all'estero e per la coproduzione di spettacoli dal vivo con i Paesi esteri, con particolare riguardo ai Paesi aderenti all'Unione europea;

          m) sottoscrive, anche con finanziamenti finalizzati, protocolli di intesa con le emittenti radiotelevisive nazionali e locali per destinare adeguati spazi di programmazione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo dal vivo e per riservare spazi di informazione specializzata al pubblico sulle programmazioni dello spettacolo dal vivo che hanno svolgimento sul territorio nazionale. Gli spazi di informazione e di promozione dedicati allo spettacolo dal vivo possono essere previsti

 

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all'interno del contratto di servizio tra lo Stato e la concessionaria radiotelevisiva pubblica;

          n) promuove la presenza dello spettacolo dal vivo nelle aree del Paese che ne risultano prive e in quelle disagiate.

      2. La Repubblica determina le risorse per gli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo di cui al comma 1 del presente articolo nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata». La programmazione degli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo è nazionale ed è compiuta ai sensi di quanto previsto all'articolo 6. La programmazione nazionale degli interventi pubblici è compiuta con l'individuazione di parametri qualitativi e quantitativi idonei alla oggettiva valutazione del rapporto di efficacia tra l'investimento delle risorse pubbliche e il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità culturali previsti dalla presente legge. Nell'ambito della Conferenza unificata lo Stato è rappresentato dal Ministro dei beni e delle attività culturali.
      3. La Repubblica riconosce, sostiene e promuove le attività di produzione e di distribuzione dello spettacolo dal vivo con caratteristiche di continuità, sulla base e nell'ambito dei seguenti princìpi:

          a) rapporto stabile tra un complesso organizzato di artisti, tecnici ed, eventualmente, personale amministrativo con una struttura dello spettacolo dal vivo, ovvero con più strutture dello spettacolo dal vivo nell'ambito della medesima regione, destinati alla rappresentazione di spettacoli dal vivo;

          b) produzione propria, o in collaborazione con altre istituzioni dello spettacolo dal vivo, sulla base di un organico programma culturale triennale, che tenga conto anche della tradizione italiana ed europea nonché della ricerca e della sperimentazione nei diversi settori dello spettacolo dal vivo;

 

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          c) nell'ambito della produzione di cui alla lettera b), promozione della contemporaneità italiana ed europea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi e alle forme di integrazione e di interazione espressive tra i vari settori dello spettacolo dal vivo;

          d) reinvestimento nell'attività degli eventuali utili conseguiti, per una quota pari almeno al 50 per cento, da parte dei soggetti produttivi aventi scopo di lucro;

          e) acquisizione della personalità giuridica di diritto privato;

          f) applicazione delle norme contrattuali, previdenziali e assistenziali vigenti, nonché delle norme relative alla tutela della sicurezza e della salute;

          g) redazione di uno statuto che presenti garanzie volte ad assicurare le libertà artistiche;

          h) presenza della direzione artistica;

          i) svolgimento di compiti di formazione nei confronti di artisti, tecnici e amministratori con carattere di continuità e sulla base delle condizioni omogenee previste a livello nazionale;

          l) creazione di rapporti stabili con le scuole e le università, anche attraverso attività di informazione e di preparazione agli eventi e sulla cultura dello spettacolo dal vivo.

      4. I comuni, le province e le regioni partecipano, con assunzione dei relativi oneri, anche in forma associata, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo, ubicati nel proprio territorio, o alla realizzazione di stabili circuiti distributivi. Quando la partecipazione dei citati soggetti alle iniziative stabili dello spettacolo dal vivo è espressa in quota maggioritaria, l'iniziativa stessa è pubblica. In tale caso non vi può essere scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti sono interamente reinvestiti nella attività del medesimo soggetto.
      5. La Repubblica riconosce e sostiene le attività dello spettacolo dal vivo svolte

 

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dalle fondazioni, dagli enti, dalle associazioni e dalle compagnie sulla base e nell'ambito dei seguenti requisiti:

          a) personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro;

          b) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare le libertà artistiche;

          c) presenza della direzione artistica;

          d) promozione e svolgimento delle attività di rappresentazione, di ricerca, di sperimentazione e di elaborazione culturali, anche di carattere didattico, dello spettacolo dal vivo;

          e) promozione delle produzioni contemporanee e dei nuovi talenti dello spettacolo dal vivo;

          f) definizione dell'attività minima da compiere sulla base di una programmazione triennale.